CBAM – CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM

Dal 1° ottobre 2023 è entrata in vigore la prima fase del nuovo Regolamento Europeo denominato CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism o “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”). Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea. Il nuovo regolamento prevede due fasi d’implementazione:

  • la fase “transitoria” iniziata alla data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e che terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);

  • la fase “definitiva” partirà il 1° gennaio 2026. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Durante la fase transitoria (dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025) gli operatori saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata. Questa nuova regolamentazione, oltre ad aumentare l’onere burocratico, potrebbe influenzare anche le tariffe legate ai processi di sdoganamento delle merci importate. Per ulteriori informazioni sul regolamento CBAM contatta pure il tuo referente di O&O Forwarding

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